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ACCREDITAMENTO DI UN PROVIDER IN AMBITO ECM

L'accreditamento di un Provider ECM è il riconoscimento da parte di una istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la Formazione Continua e Regioni) di un soggetto attivo nel campo della formazione continua in sanità che lo abilita a realizzare attività didattiche per l'ECM e ad assegnare direttamente crediti ai partecipanti.

L'accreditamento si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative per l'ECM. L'accreditamento viene rilasciato da un solo Ente accreditatore a seguito della verifica del possesso a livello almeno accettabile di tutti i requisiti minimi previsti secondo standard definiti.

In linea generale: la Commissione nazionale per la formazione continua si occupa dell'Accreditamento dei Provider il cui bacino di utenza sia costituito da operatori che provengono da tutto il territorio nazionale, in qualunque Regione abbia sede la rappresentanza legale del Provider le Regioni (o organismi deputati) si occupano dell'accreditamento di quei Provider che abbiano la sede legale nel proprio territorio e il cui bacino di utenza sia costituito prevalentemente da Operatori della stessa regione o di regioni limitrofe. L'accreditamento ha valore nazionale e può essere richiesto ad un solo Ente accreditatore.
Se la richiesta viene respinta, una nuova domanda può essere presentata solo dopo 12 mesi. L'accreditamento può anche essere limitato a specifiche attività formative (ad es. per gli Ordini, i Collegi e le Associazioni delle Professioni Sanitarie ai campi della bioetica e della deontologia). L'accreditamento può essere revocato, in via temporanea o definitiva, se il Provider accreditato viola adempimenti previsti o non rispetta le indicazioni ricevute dall'Ente accreditatore. L'accreditamento può anche essere eventualmente aggiornato, sospeso o vincolato a seguito di cambiamenti di denominazione del Provider, di stato giuridico, etc.

Accreditamento Provvisorio (vedi)
La richiesta iniziale di accreditamento, se accettata, permette di acquisire un Accreditamento provvisorio. Questo dura al massimo 24 mesi, dopo i quali decade automaticamente se non è stato ottenuto l'accreditamento (standard).

Accreditamento Standard
L'Accreditamento (standard) si può ottenere solo dopo almeno 12 mesi dall’aver ottenuto l'accreditamento provvisorio o come conferma di un precedente accreditamento standard. A questo fine, dopo tale periodo (12 mesi), l'Ente accreditatore verifica non solo il possesso di tutti i requisiti, ma anche la quantità e la qualità delle attività formative realizzate dal richiedente.
L'accreditamento (standard) dura 4 anni.

Ammonizione e Revoca dell'Accreditamento
L'Ente accreditatore che riscontra una violazione da parte di un Provider degli adempimenti previsti o delle indicazioni ricevute può:
1. inviare una ammonizione se la violazione è lieve
2. revocare temporaneamente l'accreditamento se la violazione è grave, oppure se si tratta della seconda violazione lieve; la revoca temporanea dell'accreditamento dura al massimo 12 mesi e se entro questo periodo non viene rilevato il superamento della violazione, l'accreditamento decade automaticamente;
3. revocare definitivamente l'accreditamento se la violazione è molto grave, oppure se si tratta della seconda violazione grave. A titolo esemplificativo sono considerate:

1. violazioni lievi
- fornire informazioni errate ai partecipanti
- non effettuare le verifiche previste
- organizzare programmi in modo non coerente rispetto a quanto proposto
- non essere in regola con i contributi

2. violazioni gravi
- fornire informazioni errate all'Ente accreditatore
- non conservare la documentazione in modo appropriato
- assegnare crediti in modo eccessivo rispetto ai criteri
- organizzare iniziative e diffondere materiali che non rispondano ai valori dell'integrità etica e deontologica, della qualità scientifica, della completezza e dell'aggiornamento dei contenuti
- non rispettare i requisiti sul conflitto di interesse

3. violazioni molto gravi
- rifiutare l'accesso alla documentazione o agli eventi
- non adempiere all'obbligo delle dichiarazioni formali o dichiarare il falso (attestati, autocertificazioni, documenti ufficiali, etc)

Domanda di Accreditamento Provvisorio
Il Provider presenta la domanda all'Ente accreditatore corredata da un dossier con la documentazione richiesta.

Domanda di Accreditamento Standard
Il Provider la presenta dopo almeno 12 mesi dall’accreditamento provvisorio, confermando o aggiornando la documentazione già prodotta e allegando un dossier con la documentazione dell'attività svolta.

Rifiuto dell'Accreditamento
Ove la richiesta di accreditamento del Provider non venga accolta per significativa difformità rispetto agli standard richiesti, l'Ente accreditatore dovrà notificare al richiedente la valutazione negativa con le specifiche motivazioni. Il richiedente l'accreditamento avrà 60 giorni di tempo dalla data della comunicazione per giustificare, motivare o contestare la decisione dell'Ente accreditatore L'Ente accreditatore si pronuncia in via definitiva entro i successivi trenta giorni. Nelle more il richiedente non potrà offrire alcun programma educativo accreditato. Il richiedente l'accreditamento che ha ricevuto risposta negativa potrà eventualmente presentare una nuova richiesta dopo un periodo minimo di almeno 6 mesi dalla data della definitiva risposta negativa.


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